In una recente interrogazione parlamentare in commissione Finanze alla Camera, Maria Cecilia Guerra – sottosegretaria al MEF – ha confermato che un’impresa che utilizzi ancora la moratoria/sospensione “di legge” – prevista dal D.L. Sostegni-bis – non può essere unica causa di classificazione a sofferenza, ma può portare la banca a rivedere la classificazione (“staging”) attribuita all’azienda cliente.

Tale valutazione rimane nella piena autonomia dell’istituto di credito, a prescindere dal fatto che l’impresa richiedente stia accedendo di fatto ad un beneficio di legge tramite la Moratoria PMI.

Significa di fatto che salvo, dunque, il divieto di classificare a sofferenza il cliente per il solo fatto che abbia ottenuto la moratoria PMI ex legge, decorsi i 9 mesi “di grazia” concessi da EBA per le moratorie collegate all’emergenza sanitaria da Covid-19, le banche possono in questa fase tenute ad effettuare valutazioni sulla effettiva capacità del cliente affidato/finanziato di rimborsare il credito in condizioni di normale attività e senza ricorrere alle eventuali garanzie che lo assistono.

Se ci pensate ha una sua logica. Le banche sono enti e strutture private che hanno le sue logiche di redditività e gestione. 

Non sono come spesso detto in questo BLOG tenute ed obbligate a finanziare niente e nessuno. 

Per questo anche senza il manifestarsi di scaduti o sconfini, le banche devono valutare se classificare un credito come forborne (performing nonperforming ) o, peggio, a UTP (unlikely to pay = inadempienza probabile) a seguito della valutazione che il cliente non sia nella situazione di rimborsare il credito in condizioni di normalità, ma solo ricorrendo alla attivazione delle (eventuali) garanzie esistenti.

Questa valutazione pone in potenziale difficoltà l’impresa, non tanto sul fronte delle segnalazioni a sistema (Centrale dei Rischi), quanto sulle future, eventuali, richieste di credito alla banca concedente. La classificazione a forborne del credito porta ad un incremento degli accantonamenti prudenziali cui la banca è tenuta e, nel caso più estremo, se le misure di concessione determinano per la banca una perdita superiore al 1% del valore del credito, questa è tenuta a ridefinire ulteriormente la classificazione del cliente verso il default.

In termini pratici significa che chi ha chiesto di sospendere le rate di debiti bancari contratti in maniera leggera non ne può ottenere altri e nei casi peggiori si parla di una durata pari a circa 24 mesi dalla fine della moratoria.

Ricordiamo qui le principali categorie di classificazione dei crediti bancari:

  • CREDITI PERFORMING o “IN BONIS”

Si tratta di crediti che non mostrano segnali di difficoltà; sono collegati ad esposizioni che la banca (o in generale il soggetto finanziatore) ritiene solvibili, senza dubbi sul rimborso del credito, nè sulle relative scadenze contrattuali.

  • NPL-non performing loans o CREDITI DETERIORATI

In questo caso abbiamo:

ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE: sono tali se per oltre 90 giorni continuativi persiste il mancato pagamento o lo sconfino.

INADEMPIENZE PROBABILI (UTP – UNLIKELY TO PAY):  si tratta di crediti per i quali la banca valuta improbabile che, senza il ricorso alle garanzie eventuali che assistono le operazioni, il debitore adempia integralmente alle proprie obbligazioni creditizie, sia nel rimborso del capitale, che sul pagamento degli interessi. Si tratta di crediti di aziende che attraversano situazioni di difficoltà, eventualmente temporanea e che possono ancora essere riportati in bonis.

CREDITI IN SOFFERENZA: si tratta di crediti verso soggetti debitori che si trovano in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili, ancorchè non accertate giudizialmente ed indipendentemente dalle previsioni di perdita formulate dalla banca. Non è necessario che questo status di non solvibilità sia accertato giudizialmente.

I CREDITI FORBORNE

Accanto alle precedenti tipologie di non performing loans le autorità di vigilanza europea hanno introdotto un’ulteriore definizione, quella di crediti oggetto di concessione (forborne exposures). Si tratta di crediti (non necessariamente deteriorati, ma anche in bonis) oggetto di concessioni (in inglese “forbearance“) da parte del soggetto finanziatore (banca o intermediario finanziario). Tali concessioni costituiscono una modifica alle condizioni contrattuali originarie che la banca concede all’impresa cliente. Tali misure di forbearance possono essere:

  • forborne performing exposures, se riguardano clienti in bonis,
  • non-performing exposures with forbearance measures, se riguardano clienti classificati in stato di deterioramento.

La definizione di “forborne” non costituisce una categoria di attività creditizia (classificazione) e non ha riflessi sulle segnalazioni in Centrale dei Rischi, tuttavia si pone come strumento addizionale di valutazione da parte del soggetto finanziatore.

Il merito del credito di una impresa è frutto di numerose logiche e qualsiasi scelta finanziaria che può influenzarlo (come in questo caso la moratoria ABI) va presa con estrema attenzione pensando alle eventuali conseguenze che può avere sul futuro aziendale.  

Per qualsiasi ulteriore approfondimento ti invito a visitare il sito www.bilancioutile.com o scrivere a info@bilancioutile.com

Nella speranza che questo articolo ti sia stato d’aiuto di chiedo di condividerlo con chi potesse esserne interessato.

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A presto.

Dott. Tescari.

 

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