Ci siamo appena lasciati alle spalle il Covid e tutte le garanzie emesse a favore delle Piccole e Medie Imprese che hanno permesso di erogare liquidità in fase di emergenza che una nuova linea (Temporary Crisis Framework) viene subito promossa con il fine di ridurre gli impatti diretti ed indiretti che la guerra Russia Ucrania stanno comportando. 

Dal 30 agosto 2022 sarà infatti possibile, per le PMI e per le Mid Cap limitatamente all’operatività su portafogli di finanziamenti, presentare le domande di garanzia a valere sul Quadro temporaneo di crisi (Temporary Crisis Framework) per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

COME SI ACCEDE


Per accedere al Temporary Crisis Framework, le imprese devono dichiarare di avere esigenze di liquidità connesse all’attuale guerra in Ucraina, tra cui quelle determinate dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione o dall’incremento delle spese energetiche.

Certo fare un nuovo debito non è proprio il massimo visto che gli strumenti da attuare sarebbero altri.
Se alle imprese in questo momento manca liquidità bisognerebbe in primis abbassare i costi delle bollette.
Per farlo le strade sono quella di azzerare gli oneri di sistema sul gas o abbassare ancora l’Iva.
Senza dimenticare l’incidenza che hanno sui conti delle imprese la benzina e i fondi per la cassa integrazione straordinaria.

La prima risposta potrebbe essere di tipo strutturale come il tetto al prezzo del gas. 

Alternativa valida anche lo sganciamento dei prezzi dell’elettricità prodotta da altre fonti che non siano gas. 

Due decreti interministeriali sarebbero già pronti per garantire a Piccole e Medie Imprese e aziende energivore pacchetti di energia a prezzi calmierati.
Si pensa per questo a breve ad un decreto che potrebbe diventare un emendamento al dl Aiuti che è già in conversione in Parlamento.

Lato invece finanziamenti alle imprese si prevede un estensione delle garanzie disponibili per le piccole e medie (in particolare quelle imprese energivore) grazie proprio al Temporary Crisis Framework

CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI


Le operazioni finanziarie devono però rispettare alcuni limiti:

  • avere una durata massima di 8 anni
  • avere un importo non superiore al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi tre esercizi conclusi o, alternativamente, al 50% dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti alla sottoscrizione della richiesta di agevolazione.
  • se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di tre bilanci chiusi e approvati, l’importo massimo è calcolato sulla base del fatturato medio delle annualità disponibili al momento della richiesta dell’agevolazione, come risultanti da bilanci depositati in CCIAA o come da dichiarazioni dei redditi trasmesse all’Agenzia delle Entrate.
  • se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi, il massimale è definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei ricavi registrati nel minor intervallo temporale.
  • l’operazione di finanziamento potrà essere pari al 50% dei costi sostenuti per l’energia (a titolo esemplificativo: le fatture per l’acquisto di energia elettrica, gas, carburanti, ecc.) nei 12 mesi precedenti alla sottoscrizione della richiesta di agevolazione.

Solo nel caso in cui i requisiti di cui sopra non fossero rispettati,  al fabbisogno di liquidità del soggetto beneficiario finale nei successivi 12 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 6 mesi, nel caso di imprese diverse dalle PMI con numero di dipendenti non superiore a 499, qualora il soggetto beneficiario abbia registrato interruzioni nelle catene di approvvigionamento, ovvero abbia registrato forti incrementi nei prezzi dell’energia, delle materie prime e/o semilavorati per effetto del conflitto, ovvero abbia subito un forte calo di fatturato poiché molto esposto in quei mercati, abbia pagamenti in sospeso dalla Russia o dall’Ucraina, ovvero abbia registrato un aumento dei costi per la sicurezza informatica.

Si specifica, inoltre, che tale fabbisogno di liquidità non deve essere stato coperto dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19; (dichiarazione resa dall’impresa in allegato 4).

Resta inteso che, per l’ammissibilità all’intervento del Fondo, devono essere rispettati i requisiti di accesso previsti dalle Disposizioni Operative, sia per i beneficiari che per le operazioni finanziarie.  I requisiti previsti dal Temporary Crisis Framework devono essere intesi come requisiti aggiuntivi da rispettare per poter accedere allo specifico regime 2.2

Tuttavia, in deroga a quanto previsto dalle DO del Fondo e in linea con quanto previsto dal Temporary Crisis Framework, su tale regime saranno ammissibili anche le imprese che, alla data di presentazione della richiesta di agevolazione, risultano classificate come “imprese in difficoltà” ai sensi del Regolamento 651/2014

Le domande possono essere presentate anche da imprese che non rientrano nella definizione di PMI ma con un numero di dipendenti non superiore a 499 unità, limitatamente all’operatività sui portafogli di investimenti. 

Per tutte queste tipologie di operazioni sono confermate le percentuali di copertura previste dalla Legge di Bilancio 2022 ovvero l’80% per investimenti e per operazioni con finalità diversa dall’investimento riferite ad imprese rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del Fondo.

In questo caso è evidente come anche il Fondo Centrale abbia al suo interno istituito una scala di rating e non sia per tutti facilmente come un tempo accedere a questa forma di agevolazione.

Certo in questo caso le imprese più virtuose (ovvero rientranti nelle fasce 1 e 2 del medesimo modello di valutazione) avranno garanzia limitata al 60% nel caso di operazioni con finalità diversa dall’investimento ma le banche per queste eccezioni saranno ben liete di accogliere importi ridotti di copertura a discapito di situazioni, sempre secondo tale scala di valutazione, più rischiose. 

Da sapere inoltre che si ampliano con Temporary Crisis Framework le possibilità di accesso alla garanzia e alle altre agevolazioni pubbliche.

PLAFOND DISPONIBILE


Al plafond di 200mila euro (in Equivalente Sovvenzione Lordo della garanzia) previsto dal Regime de minimis per la maggior parte dei settori, infatti, con le domande presentate sul Temporary Crisis Framework si aggiunge un ulteriore plafond di 500mila euro (75mila euro per le imprese della pesca e dell’acquacoltura e 62mila euro per le imprese dell’agricoltura).

Se vuoi sapere quale sia la tua disponibilità in termini di Plafond De minimis vai a questa pagina ==> VAI AL CALCOLO DEL DE MINIMIS.

Sarà inoltre possibile raggiungere subito l’importo massimo garantito di 5 milioni di euro per singola impresa (attualmente tale importo non può superare i 2,5 milioni di euro, in attesa dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea del metodo di calcolo dell’ESL (ovvero l’unità di misura che viene utilizzata per calcolare l’entità dell’aiuto economico in rapporto all’intero ammontare dell’investimento al quale fa riferimento).

In attuazione dell’art.16 del DL Aiuti, inoltre, aumenta la copertura della garanzia a favore dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetici: 90% per la garanzia diretta e 100% la riassicurazione a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o altri fondi di garanzia non superino il 90%.

Per questa tipologia di operazioni è inoltre prevista la gratuità dell’intervento del Fondo a favore delle imprese che operano nei settori particolarmente colpiti dall’attuale emergenza bellica, indicati dall’allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C13 I/01.

Le misure a valere sul Temporay Crisis Framework saranno in vigore fino al 31 dicembre 2022.

Prevista la gratuità dell’intervento per imprese che operano nei settori più colpiti dall’emergenza bellica (indicati dall’allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C13 I/01).

Per la descrizione dettagliate delle nuove misure si rimanda alla Circolare n. 6/2022del Gestore Mediocredito Centrale.

Resta inteso che le operazioni finanziarie che non dovessero rispettare i requisiti previsti dal Temporary Crisis Framework, possono essere ammesse al Fondo ai sensi del Regolamento de minimis o di esenzione.

La garanzia è certamente un aiuto ma in ogni caso giusto ricordare che se si prendono soldi a debito (anche se garantiti e a migliori condizioni) bisogna sempre restituirli. 

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Scarica qui la richiesta di garanzia e l’allegato 4 da compilare per richiedere tale agevolazione. 

 

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