Quando si ottiene un agevolazione come impresa o nei bandi per finanziamenti spesso si legge “concesso in regime de minimis”.
Una terminologia a cui pochi danno importanza, ma che in realtà è fondamentale per capire se si può inviare la richiesta di contribuito e finanziamento e se mai verrà accettata.
Il regolamento de minimis è stato introdotto dall’Unione Europea per permettere allo Stato e alle altre Amministrazioni Pubbliche (Regioni, Camere di Commercio) di supportare la crescita delle aziende, soprattutto PMI, con aiuti economici sostanziosi. L’Unione Europea, infatti, non permette agli Stati Membri di aiutare le imprese con sovvenzioni economiche per non falsare il mercato e la concorrenza. Gli Aiuti ” de minimis” sono Aiuti di Stato concessi alla stessa impresa nell’arco di un preciso periodo di tempo che non superano un importo prestabilito e che sono esentati dall’obbligo di notifica alla Commissione europea. Tali aiuti, in ragione del loro importo limitato, sono da considerare tali da non incidere sugli scambi tra gli Stati membri e non falsare o minacciare la concorrenza.  

Il Nuovo Regolamento De Minimis, dopo anni privi di modifiche, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e troverà applicazione a partire dal 1°gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030.

Il nuovo Regolamento De Minimis approvato porterà ad aumentare da 200.000 a 300.000 euro il massimale che un’impresa può ricevere da parte di uno stato membro sotto forma di contributi e aiuti ed introdurrà un’importante novità rispetto alla sua versione in scadenza.

In particolare il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti secondo il Regolamento De Minimis, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti “De Minimis” concessi nei tre anni precedenti”. In linea generale, gli aiuti si considerano concessi nel momento in cui è accordato all’impresa il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli stessi. 

Questa nuova regolamentazione porta l’attenzione sugli anni che il Regolamento De Minimis andrà a tenere conto d’ora in poi.
Con la vecchia versione secondo il Regolamento De Minimis un’impresa quando otteneva delle nuove concessioni nel regime doveva verificare di avere plafond disponibile guardando l’esercizio finanziario in corso e i due esercizi precedenti. A partire da Gennaio 2024, ciò che l’impresa dovrà verificare saranno i tre anni precedenti alla nuova concessione di aiuto, mentre per quelli ottenuti durante l’anno in corso ci sono ancora dei dubbi sul fatto che debbano essere presi in considerazione.

Nel caso in cui l’anno in corso non dovesse essere preso in considerazione come verifica del plafond disponibile per il regime De Minimis, a fronte di un aumento di 100.000 euro, si avrebbe lo svantaggio di non poter beneficiare del c.d. “effetto svuotamento” che permetteva di recuperare la parte di plafond impegnata relativa all’anno più remoto dei due presi in considerazione (con il vecchio regolamento), la quale risulterebbe ancora occupata con il nuovo regime.

Per chiarire questo aspetto si attende un riscontro ufficiale da parte degli organi competenti. 

Il regolamento De Minimis, inoltre, precisa ulteriori aspetti:

  • La Commissione Europea, a partire dal 2026, istituirà un nuovo registro centrale degli aiuti concessi alle imprese anche a livello europeo;
  • Resta in vigore il principio di “impresa unica” che tiene conto delle imprese legate da almeno una relazione di collegamento. In questo caso, si procederà al calcolo degli aiuti percepiti da tutto il complesso aziendale;
  • Gli aiuti in regime “De Minimis” sono concessi nel momento in cui viene notificato il decreto di concessione (indipendentemente dalla data effettiva di erogazione degli stessi);
  • Il regolamento De Minimis non viene applicato alle imprese operanti nel settore della produzione primaria della pesca e dell’acquacoltura (incluse le imprese aventi per attività quella di trasformazione e commercializzazione dei medesimi).

Per fornire completezza delle informazioni sono stati anche presi in considerazione i casi in cui intervengano operazioni straordinarie, nello specifico:

  • Fusione o acquisizione: si deve tener conto di tutti gli aiuti percepito in regime “De Minimis” precedentemente concessi a ciascun delle imprese partecipanti alla fusione. Gli eventuali aiuti concessi prima della fusione/acquisizione restano legittimi;
  • Scissione: l’importo degli aiuti concessi in regime “De Minimis” concesso prima della scissione è imputabile all’impresa che ne ha fruito (intesa come l’impresa che rileva le attività per le quali sono utilizzati gli aiuti). Se ciò non è possibile, l’aiuto sarà ripartito in via proporzionale sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

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