Con il deposito del bilancio 2022 le aziende dovranno dichiarare all’interno della relazione sulla gestione di essere in regola con la normativa del 15.7.2022 sul “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”. Scatta quindi l’obbligo di nomina dell’Organo di controllo nel caso di superamento per due esercizi consecutivi 2021 e bilancio 2022 di almeno uno dei seguenti parametri:

• attivo patrimoniale: 4 milioni di euro;
• ricavi da vendite e prestazioni: 4 milioni di euro;
• numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità

Significa che aziende con questi numeri dovranno dichiarare nella relazione di gestione di essere (o non essere) in regola con la redazione degli adeguati assetti normativi presenti nel D.lgs. 83/2022 sulla crisi d’impresa.

Serve quindi urgentemente nominare un Revisore Unico che controlli costantemente durante l’anno che alcuni parametri rimangano in linea con quelle che sono le direttive con l’unico fine che è quello di evitare che l’azienda entri in uno stato di Crisi d’impresa dal quale non sia possibile poter recuperare.
Questo al fine di salvaguardare la continuità aziendale e tutela fornitori, clienti, banche.

Visto quindi che il tempo stringe le possibili scelte sono solo due:

• dichiarare di aver provveduto con la redazione di adeguati assetti come previsto dalla norma sulla crisi d’impresa,
• non indicare nulla, attestando implicitamente di non aver adempiuto al D. lgs. 83/2022 sulla crisi d’impresa.

Nel secondo caso se ne dovranno affrontare le conseguenze sia in termini legali per gli amministratori con l’aggravio che quest’ultimi risponderanno con il proprio patrimonio anche in caso di società di capitali. Tale scelta avrà anche ripercussioni commerciali per l’azienda stessa visto che l’informazione circa la mancata adozione degli assetti anti-crisi d’impresa diviene di dominio pubblico con il deposito del bilancio.

E chi vorrebbe lavorare o avere a che fare con un cliente o fornitore che da un giorno all’altro potrebbe chiudere?
Chi vorrà infatti avere a che fare con una azienda che non protegge i propri creditori con un adeguato sistema anti-crisi?
Ci sarebbe in fine una terza via, ovvero quella di dichiarare il falso in atto pubblico, che non risulta un suggerimento contemplato dal buon senso.

L’obbligo di dichiarazione deriva direttamente dalle indicazioni del codice civile che si dividono nel caso delle S.p.A. con l’art. 2381 c.c. dispone che il Consiglio di Amministrazione “… valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; …… Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.”

Mentre nel caso delle S.r.l. il legislatore è intervenuto sull’art. 2475 c.c. introducendo il nuovo comma 6, mediante il quale ha esteso appunto anche alle S.r.l. le disposizioni, già previste per le S.p.a., per il Presidente del CDA e gli amministratori delegati che hanno l’obbligo di riferire al Consiglio di amministrazione (e al Collegio Sindacale ove presente) con periodicità almeno semestrale “sul generale andamento della gestione” che ricomprende gli obblighi dell’art. 2086 c.c. sull’adozione di adeguati assetti.

Sono quindi almeno due i controlli da fare entro l’anno per prevenire la crisi d’impresa.
L’informativa relativa al primo semestre di ciascun anno va formalizzata con verbale apposito da trascrivere nel libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione generalmente entro il 30 settembre di ogni anno.
Quella, invece, relativa al secondo semestre di ciascun anno potrà essere fornita nella relazione sulla gestione del bilancio annuale. In caso di bilancio abbreviato con esonero della relazione sulla gestione, l’informativa potrà essere fornita nel verbale del CDA che approva il progetto di bilancio annuale oltre che all’interno della nota integrativa.

Nel caso la tua impresa non fosse ad oggi ancora pronta per tale adempimento non c’è tempo da perdere.

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A presto.

Dott. Tescari

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