Una delle mode del momento sembra essere quella di consigliare alle imprese start up di costituirsi in forma di start up innovativa.

Questo ricorda un pò l’uscita sul mercato delle SRLS dove il vantaggio che sembrava aver contagiato tutti stava nel poter costituire una società di capitali in forma semplificata con 500 Euro di capitale sociale e senza pagare il notaio.

Come sia finita questa storia delle SRLS a distanza di molti anni è semplice: tutte le Srls sono dovute diventare per la stragrande maggioranza Srl e quelle rimaste, quando le si incontra, hanno un biglietto da visita che parla da solo: aver voluto fare una società di capitali con 500 Euro.

Le banche, tanto per fare un esempio, ovviamente non le prendono minimamente in considerazione (non avendo praticamente nessuna consistenza) come del resto altri stakeholder che ne devono valutare l’affidabilità. 

Che per le start up innovative non finisca alla stessa maniera possiamo sperarlo (anche se per certi versi le similitudini ci sono) e in questo articolo andremo ad analizzare la disciplina delle Start up innovative contenuta nel D.L. 179/2012 e più volte modificata nel corso degli ultimi anni dando:

  • indicazioni sulle modalità di costituzione delle Start up innovative,
  • sui requisiti che devono possedere,
  • sulle agevolazioni a loro riservate in ambito fiscale, societario, finanziario.

Partiamo con il dire che la Start up innovativa è impresa di nuova costituzione che svolga attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
A questa tipologia d’impresa, che deve possedere specifici requisiti e deve essere iscritta in una sezione speciale del Registro delle imprese, sono riconosciute particolari misure agevolative, sia nella fase di avvio che in quella di sviluppo.

La domanda come start up innovativa va fatta mediante l’iscrizione della società, in forma telematica e con firma digitale, nella sezione speciale del Registro delle imprese e trasmessa, mediante Comunicazione unica, alla Camera di Commercio territorialmente competente.

A tal fine è necessario:

  • attestare la sussistenza dei requisiti qualificanti con autocertificazione da parte del rappresentante legale;
  • fornire alcune informazioni riguardanti la Start up innovativa attraverso la compilazione di un questionario.

La Start up innovativa deve essere società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, non quotata su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione costituita oggi solo con atto notarile. In passato è stato possibile costituire una Start up innovativa, nella forma giuridica di srl, mediante una procedura telematica con firma digitale senza l’intervento del notaio.

E’ stata introdotta la possibilità di costituzione on line delle srl (ordinarie e semplificate), con sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, tramite atto pubblico informatico in videoconferenza e con firma digitale.

Un’impresa, per potersi definire Start up innovativa, deve soddisfare e possedere tutti i requisiti riportati di seguito:

  • deve essere una società di capitali (Srl, Spa, Sapa), costituita anche in forma cooperativa, non quotata su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione.
  • deve essere costituita e svolgere attività d’impresa da non più di 5 anni.
  • deve essere residente in Italia, oppure in Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia.
  • a partire dal secondo anno di attività, deve conseguire un valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro.
  • non deve distribuire o aver distribuito utili (aspetto di non poco conto).
  • deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (mettere questo oggetto e poi fare altro o qualcosa di tradizionale è a tutti gli effetti una mezza truffa). 
  • non deve risultare costituita a seguito di una fusione, scissione, cessione (o conferimento) di azienda o di ramo d’azienda.

Oltre ai requisiti cumulativi, l’impresa deve possedere almeno uno tra i “requisiti alternativi”, che identificano il carattere “innovativo” dell’attività.

PRIMO: la Start up deve sostenere spese di ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione.

Sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili, mentre, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, vi rientrano:

  • le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo (es. sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan);
  • le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati;
  • i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo;
  • le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso.

Le spese in R&S devono risultare dall’ultimo bilancio approvato e, in linea generale, devono essere descritte in Nota integrativa.

SECONDO: la Start up deve impiegare, come dipendenti o collaboratori, personale altamente qualificato in misura almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, personale che possiede il titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera oppure che possiede una laurea e che ha svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero oppure deve impiegare, in misura almeno pari a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale.

In particolare, ai fini del calcolo della forza lavoro, rilevano anche i soci–amministratori purché siano anche soci–lavoratori ossia purchè abbiano un impiego retribuito nella società a qualunque titolo, diverso da quello organico, e gli stagisti purché retribuiti.
Il calcolo della percentuale di forza lavoro altamente qualificata deve essere eseguito “per teste”.

TERZO: la Start up deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

La perdita dei requisiti di Start up innovativa determina la cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, permanendo l’iscrizione nella sezione ordinaria. Lo stesso effetto è prodotto dalla mancata presentazione della dichiarazione annuale relativa al mantenimento dei requisiti qualificanti. La qualifica di Start up innovativa può essere mantenuta per 5 anni dalla data di costituzione, purché siano mantenuti i requisiti qualificanti.

Di fatto questo significa che non ci sono sanzioni nel non mantenimento dei requisiti e molti fanno la domanda al primo anno e perdono il requisito il secondo. 

Ma quali sono visti questi oneri i benefici che Start up innovative possono avere in ambito fiscale, societario e nell’accesso al credito?

Le Start up innovative, in sede di iscrizione nel Registro delle imprese, sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle imprese oltre che del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio. Tale esenzione opera fino al quinto anno di iscrizione nel Registro delle imprese.

È dovuta l’imposta di bollo per la bollatura dei libri sociali ma non per tutti gli atti posti in essere dalle Start up innovative, successivi all’iscrizione nel registro delle imprese, quali, ad esempio, gli aumenti di capitale agevolati.

Per le persone fisiche che investono in Start up innovative sono previste due agevolazioni, alternative tra di loro, la detrazione Irpef “ordinaria” del 30% mentre il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, art. 38, c. 7) ha introdotto, per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una o più Start up innovative, una detrazione Irpef pari al 50% della somma investita, in alternativa alla ordinaria detrazione Irpef del 30%. I soggetti giuridici che investono in una start up innovativa possono dedurre dal proprio reddito complessivo il 30% delle somme investite nel capitale sociale.

Altro vantaggio le Start up innovative è la compensazione di un credito Iva che si alza da 15.000 a 50.000 euro come soglia oltre la quale scatta l’obbligo del visto di conformità previsto per la compensazione.

Le Start up innovative inoltre nel caso conseguano ricavi “non congrui” rispetto alla struttura patrimoniale (L. 724/94, art. 30) oppure siano in perdita fiscale sistematica (D.L. 138/2011, art. 2) non hanno nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste quali, l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l’utilizzo limitato del credito Iva, l’applicazione della maggiorazione Ires del 10,5%).

Le Start up innovative non sono soggette alle tradizionali procedure concorsuali previste dal D.L. 267/1942 (fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa), ma a procedure più rapide e meno gravose quali i “procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento”. E’ anche prevista l’elaborazione da parte del CNDCEC di “indicatori di crisi” specifici per le Start up innovative (art. 13, c. 2).

Uno strumento per favorire l’accesso al credito della Start up innovativa è invece il Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi ovvero una garanzia diretta sui finanziamenti bancari che copre fino all’80% dell’importo massimo garantibile di 2.500.000 euro.
Il rilascio della garanzia sul credito bancario da parte del Fondo, per la Start up innovativa è gratuito, prioritario e semplificato. La garanzia è concessa senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell’impresa: è la banca che valuta il merito di credito della Start up e procede con la richiesta della garanzia. Va sempre tenuto presente che la possibilità di ottenere la garanzia non implica la possibilità di ottenere il finanziamento. Infatti, la banca nelle sue valutazioni terrà in considerazione altri aspetti, tra cui il rapporto tra capitale sociale e richiesta di finanziamento, lo stato di sviluppo dell’idea, se si sta già fatturando o meno, la scalabilità del progetto, il profilo dei soci, il Business Plan e tutte le cose che normalmente vengono richieste per dare credito ad un progetto di start up. Sulla parte coperta del Fondo, la banca non può acquisire alcuna garanzia reale, assicurativa o bancaria, ma potrebbe richiedere il rilascio di fidejussioni personali se il progetto è debole patrimonialmente. Per evitare questo rischio ti consiglio la lettura di Istruttoria Facile, un testo che trovi sul blog Bilancio Utile e che ha aiutato molti imprenditori che si sono presentati da soli in banca per finanziare i propri progetti. 

Altra agevolazione concessa per la Start up Innovativa è lo Smart&Start Italia. L’incentivo che sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative. Finanzia progetti compresi tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro. La domanda si presenta solo online sulla piattaforma di Invitalia.

Il progetto imprenditoriale deve possedere almeno una delle seguenti caratteristiche:

  • avere un significativo contenuto tecnologico e innovativo
  • essere orientato allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things
  • essere finalizzato alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca pubblica e privata

Smart&Start Italia offre un finanziamento a tasso zero, senza alcuna garanzia, a copertura dell’80% delle spese ammissibili.

Questa percentuale può salire al 90% se la start up è costituita interamente da donne e/o da giovani sotto i 36 anni, oppure se tra i soci è presente un esperto col titolo di dottore di ricerca italiano (o equivalente) che lavora all’estero e vuole rientrare in Italia.

Analizzando nel dettaglio le opportunità forse sono queste ultime due le vere agevolazioni interessanti ed applicabili.

Vale quindi la pena costituire una start up innovativa?

SI, solo se l’oggetto sociale davvero ricopre il carattere di innovazione , si ha almeno uno dei tre requisiti alternativi e si pensa di poter sfruttare al meglio i vantaggi offerti per questa tipologia di impresa e che sono qui riassunti (alcuni non sono stati trattati in questo articolo per non appesantirlo troppo) :

  • minori oneri per la costituzione
  • rinvio a nuovo delle perdite di esercizio
  • governance delle s.r.l.: possibilità di emettere strumenti finanziari
  • remunerazione con strumenti finanziari (es. stock options)
  • rapporti di lavoro subordinato di più semplice attuazione, credito di imposta per ricerca e sviluppo
  • incentivi all’investimento
  • raccolta diffusa di capitali di rischio tramite portali online
  • sostegno all’internazionalizzazione
  • gestione della crisi: non si applica la disciplina delle procedure concorsuali.

NO, se la costituzione è consigliata da consulenti che ti fanno dichiarare il falso per farti avere la garanzia del Fondo Centrale gratuita o benefici che poi alla fine pagherai con gli interessi. 

Nella speranza che questo articolo ti sia stato utile per prendere la tua decisione se costituire o no una start up innovativa ti invito sul BLOG www.bilancioutile.com a prenotare una video call nel caso necessitassi di maggiori approfondimenti. 

A presto. 

Dott. Tescari.

 

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